Il quadro giuridico del subappalto nel trasporto
Il subappalto nel trasporto stradale è disciplinato dalla Legge n° 75-1334 del 31 dicembre 1975 e il Codice dei Trasporti, con un contratto tipo rivisto dal Decreto n° 2019-695 del 1° luglio 2019. Il committente iniziale resta responsabile della buona esecuzione del trasporto, anche quando si affida a un subappaltatore.
Il committente mantiene la propria responsabilità anche in caso di subappalto
Obblighi delle parti
- Verificare le capacità del subappaltatore (licenza, assicurazione, mezzi)
- Stipulare un contratto scritto conforme alla regolamentazione
- Rispettare i termini di pagamento (massimo 30 giorni)
- Verificare il rispetto della regolamentazione sociale
- Assicurarsi che il prezzo copra i costi reali del trasporto
- Disporre di una licenza di trasporto valida
- Rispettare la regolamentazione sociale (tempi di guida/riposo)
- Mantenere un'assicurazione RC professionale
- Eseguire il trasporto alle condizioni concordate
- Dichiarare ogni subappalto a catena al committente
Il contratto di subappalto nel trasporto
Rischi legati a un subappalto non controllato
Domande frequenti
No, salvo diversa disposizione contrattuale. Il contratto di trasporto deve prevedere le condizioni di subappalto. Il subappaltatore deve in ogni caso informare il committente di ogni subappalto a catena.
Il termine di pagamento massimo è di 30 giorni dalla data di emissione della fattura, conformemente all'articolo L.441-10 del Codice del commercio applicabile al trasporto stradale.
Sì, in determinati casi. Il committente può essere ritenuto solidalmente responsabile in caso di lavoro sommerso o di mancato rispetto della regolamentazione sociale da parte del subappaltatore.
Verifica la sua licenza di trasporto, la sua attestazione URSSAF, la sua assicurazione RC, la sua visura camerale e le sue capacità effettive (flotta, zone servite). Affretium automatizza tutte queste verifiche.
Sì, ma deve essere disciplinato contrattualmente. Ogni anello della catena deve informare il committente iniziale. La responsabilità risale al primo committente in caso di problemi.